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I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, occorrenti fino al completo trasferimento del personale agli enti destinatari, nonche' per il funzionamento degli uffici e dei comitati di cui alla presente legge, sono prelevati dalle disponibilita' di cui all'articolo 5 Cella legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed erogati secondo le modalita' fissate dal Ministro per i lavori pubblici, nei limiti delle necessita' accertate dal Ministro per i lavori pubblici di intesa con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-01-19;9~art2 · fonte su Normattiva