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I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1974 nelle misure e secondo le modalita' previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-01-19;9~art5 · fonte su Normattiva