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Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, e' prorogato al 31 dicembre 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n.376, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n.492

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Il D.L. 13 agosto 1975, n.376, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n.492, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978."

Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-01-19;9~art6 · fonte su Normattiva