[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Per le misurazioni marittime e' adottato il «miglio marino internazionale», pari a metri 1852.
[8]E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 7 aprile 1930 - Anno VIII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Grandi - Sirianni - Giuliano - Ciano - Bottai.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 17 maggio 1930
