[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le regole per la stazzatura delle navi sono stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, ed il Comitato per l'esame dei progetti di navi.
[7]Nella determinazione di tali regole si terra' conto degli accordi internazionali e dei sistemi generalmente adottati in materia di stazzatura.
[8]E' abrogato l'art. 1 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello, Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1913.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Leonardi - Cattolica - Di San Giuliano.
[13]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente dal 15 luglio 1913
