[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le regole per la stazzatura delle navi sono stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, ed il Comitato per l'esame dei progetti di navi.

[7]Nella determinazione di tali regole si terra' conto degli accordi internazionali e dei sistemi generalmente adottati in materia di stazzatura.

[8]E' abrogato l'art. 1 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello, Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1913.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Leonardi - Cattolica - Di San Giuliano.

[13]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo vigente dal 15 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;796~art1 · fonte del testo