Per il Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) i canoni di cui ai numeri da 1 a 20 della tabella annessa alla presente legge, e quelli di cui al successivo art. 7, sono ridotti di un quarto; per le societa' concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, limitatamente alle prime undici voci della tabella annesa alla presente legge, i canoni sono ridotti di un quarto; per le Ferrovie dello stato, per la Societa' Italcable e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, limitatamente alle prime undici voci della tabella, i canoni sono ridotti della meta'.

Testo vigente dal 2 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;961~art4 · fonte del testo