Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica, a chiunque ceduto, si applicano i canoni annui calcolati in base ai seguenti criteri:

  • a)per i collegamenti internazionali permanenti meta' della tariffa telefonica fra l'Italia e lo Stato interessato moltiplicata per 24.000;
  • b)per i collegamenti interni permanenti lire 2000 a chilometro;
  • c)per i collegamenti interni ed internazionali utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere: un ottavo del canone di cui alle precedenti voci a) e b) moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

Testo vigente dal 2 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;961~art7 · fonte del testo