I canoni di cui alle annesse tabelle sono ridotti della meta' per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Societa' Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Societa' concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico.

Testo vigente dal 31 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;269~art2 · fonte del testo