I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per i periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949, rispettivamente nella misura di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Testo vigente dal 31 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;269~art1 · fonte del testo