Per i tronchi speciali della linea Segesta-Trapani, costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato gia' regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1 per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della meta', mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in L. 360.000 per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948, e in L. 400.000 per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949. La spesa complessiva per la manutenzione di tali tronchi sara' ripartita in parti uguali fra l'Amministrazione delle ferrovie e quella delle poste e delle telecomunicazioni, in conseguenza dell'appoggio dei conduttori di quest'ultima Amministrazione sulla palificazione costituente i tronchi stessi. Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, gia' regolati da apposita convenzione e per i quali le Ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di L. 360.000 per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e di L. 400.000 per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

Testo vigente dal 31 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;269~art5 · fonte del testo