I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200, rimangono fissati per i due periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949 in L. 100 annue a km. per i Comuni che forniscono i pali, e in L. 200 annue a km. per i Comuni che non forniscono i pali.

Testo vigente dal 31 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-05;269~art7 · fonte del testo