Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente art. 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.

Testo vigente dal 31 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;269~art9 · fonte del testo