Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredato da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello allegato al progetto esecutivo gia' prodotto. Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del sussidio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-29;531~art4 · fonte del testo