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Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredato da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello allegato al progetto esecutivo gia' prodotto. Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del sussidio.

Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;531~art4 · fonte del testo