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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei Comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 fino al limite di spesa di lire due miliardi. Le baracche che sono rese libere devono immediatamente essere demolite a cura del Genio civile nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;531~art5 · fonte del testo