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Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'esercizio 1949-1950 con i fondi autorizzati con l'art. 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, ed iscritti ai capitoli 183 e 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; e per gli esercizi successivi con stanziamenti di lire un miliardo nell'esercizio 1950-1951; di lire un miliardo nell'esercizio 1951-1952 e di lire un miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1952-1953.
Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
