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[1]I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, saranno imputati dapprima sul fondo dei residui, sino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui essi vengono disposti sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti:

[2]Cap. n. 46. Regie Universita' ed altri Istituti universitari. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

[3]Cap. n. 59. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

[4]Cap. n. 126. Musei, gallerie; scavi di antichita' e monumenti. Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554). (Spesa obbligatoria).

[5]Cap. n. 191. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari. (Legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407).

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.

[8]VITTORIO EMANUELLE.

[9]Tedesco.

[10]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 21 dicembre 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;437~art3 · fonte del testo