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[1]I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, saranno imputati dapprima sul fondo dei residui, sino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui essi vengono disposti sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti:1 Cap. n. 46. Regie Universita' ed altri Istituti universitari. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.
[2]Cap. n. 59. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.
[3]Cap. n. 126. Musei, gallerie; scavi di antichita' e monumenti. Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554). (Spesa obbligatoria).
[4]Cap. n. 191. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari. (Legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407).
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.
[7]VITTORIO EMANUELLE.
[8]Tedesco.
[9]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1638, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 437, continuera' ad applicarsi per i pagamenti a carico del capitolo n. 42: «Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari, ecc.» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1916-1917 e di quello corrispondente dell'esercizio 1917-918".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009
