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[1]I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, saranno imputati dapprima sul fondo dei residui, sino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui essi vengono disposti sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti:1 Cap. n. 46. Regie Universita' ed altri Istituti universitari. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

[2]Cap. n. 59. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

[3]Cap. n. 126. Musei, gallerie; scavi di antichita' e monumenti. Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554). (Spesa obbligatoria).

[4]Cap. n. 191. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari. (Legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407).

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.

[7]VITTORIO EMANUELLE.

[8]Tedesco.

[9]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1638, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 437, continuera' ad applicarsi per i pagamenti a carico del capitolo n. 42: «Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari, ecc.» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1916-1917 e di quello corrispondente dell'esercizio 1917-918".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1910 al 21 dicembre 1916. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1638, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 437, continuera' ad applicarsi per i pagamenti a carico del capitolo n. 42: «Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari, ecc.» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1916-1917 e di quello corrispondente dell'esercizio 1917-918".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;437~art3 · fonte del testo