Le quote di aggiunta di famiglia, spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attivita' di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.

Testo vigente dal 22 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-11;79~art1 · fonte su Normattiva