Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Art. 39 — Indennità
Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:
- 1)la indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;
- 2)l'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3)l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4)la gratificazione a titolo di 13ª mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni;
- 5)l'indennita' di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310. Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
