Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:

  • 1)la indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;
  • 2)l'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • 3)l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni;
  • 4)la gratificazione a titolo di 13ª mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni;
  • 5)l'indennita' di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310. Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art39 · fonte del testo