Art. 6
Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate: dal 1 settembre 1975: L. 4.500 per ciascuna persona; dal 1 luglio 1976: L. 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore; dal 1 luglio 1977: L. 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore. L'importo di L. 9.880 di cui al precedente comma e' aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447
2Il D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la maggiorazione del dieci per cento prevista dall'ultimo comma del presente articolo, e' ridotta per l'anno 1977 del cinquanta per cento. La maggiorazione stessa cessera' di avere applicazione dal 1 gennaio 1978.
Testo vigente dal 17 luglio 1976
