Il commissario liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza. Entro il termine previsto all'art. 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale. Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.

Testo vigente dal 22 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1185~art6 · fonte del testo