Il commissario liquidatore provvede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'ente e predispone il piano di liquidazione da sottoporre al Collegio dei revisori. Entro il termine previsto dall'art. 1 della presente legge, il commissario liquidatore deposita il conto finale della gestione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al conto deve essere unita la relazione del Collegio dei revisori. Del deposito, il commissario liquidatore di notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Decorsi 15 giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede sul rendiconto, con proprio decreto, ad istanza del commissario liquidatore.

Testo vigente dal 14 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-01;579~art6 · fonte del testo