L'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683, modificata con la legge 4 dicembre 1939, n. 2107, e' messo in liquidazione. Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1185~art1 · fonte del testo