Per le pensioni dirette nonche' per le pensioni indirette e di riversibilita' privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, l'importo annuo lordo dell'andamento risultante dalla differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, pero', quest'ultima senza l'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di riversibilita' non privilegiate, il predetto minimo di aumento e' stabilito in lire 14.400. Per le pensioni a carico della Sezione autonomia per le pensioni agli insegnanti, i minimi di aumento previsti dal precedente comma sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed in lire 12.600.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;966~art2 · fonte del testo