A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' concessa una indennita' una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilita'. La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni. Ai titolari di piu' pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.

Testo vigente dal 26 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-22;307~art1 · fonte del testo