Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e della Sezione autonoma di cui all'art. 1, considerati senza l'elevazione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1952, gli aumenti minimi nelle rispettive misure stabilite dal precedente art. 2.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;966~art3 · fonte del testo