Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria e' fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente art. 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni Ordinarie statali. Nei casi di pensione di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri enti, escluso lo Stato. L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituiti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli enti compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformita' alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art3 · fonte del testo