Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono aumentate in ragione del 10 per cento:
tolto: a) le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero;
tolto: b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gia' gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;
tolto: c) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1841~art1 · fonte del testo