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Sono aumentate in ragione del 10 per cento:

  • a)le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero;
  • b)le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gia' gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;
  • c)le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1841~art1 · fonte del testo