L'iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali o alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, in servizio al 1 luglio 1950 o successivamente, e che abbia prestato o presti servizi simultanei coperti da iscrizione alle Casse predette, all'atto della cessazione da uno di detti servizi, puo' chiedere, ove ne abbia maturato il diritto, la liquidazione della pensione. L'interessato ha la facolta' di chiedere che detta pensione gli venga liquidata computando i servizi simultanei nella loro totalita' oppure solo in parte, comprendendo pero', in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione. La facolta' di cui al comma precedente, e' data anche al dipendente in servizio al 1 luglio 1950 o successivamente con continuazione di iscrizione o reiscrizione il quale abbia gia' conseguito il diritto alla pensione. Nel caso in cui i servizi simultanei sono computati solo in parte, la pensione teorica non e' elevata ai minimi previsti della legge, qualora risultasse inferiore.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art25 · fonte del testo