Nei casi in cui la misura della pensione o della indennita' una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali oppure di quello della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme:

  • a)per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto;
  • b)per i servizi simultaneamente resi alle dipendenza dello Stato e con iscrizione alle Case Q alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile piu' favorevole.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art4 · fonte del testo