Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reiscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli articoli 5 e 6, attribuendo, pero', come retribuzione annua pensionabile costante di cui all'art. 6, la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge.

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1077~art9 · fonte del testo