Tenute presenti le disposizioni di cui al precedente articolo, per i contributi dovuti agli Istituti di previdenza riferibili ad anni precedenti a quello in cui viene effettuato l'accertamento, si applicano a carico degli enti gli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello dell'accertamento stesso. Gli enti hanno facolta' di rivalersi sugli iscritti nel pagamento degli interessi previsti dal comma precedente, per la parte di essi che si attiene al contributo personale, nel caso in cui l'accertamento derivi da sistemazione di iscrizione in applicazione del precedente art. 19 della presente legge.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art32 · fonte del testo