Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorieta' della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione. Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto non assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime. Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da, parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 giugno 1954, n. 383

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La L. 11 giugno 1954, n. 383 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' prorogato al 31 dicembre 1954."

Testo vigente dal 23 luglio 1954

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1952 al 23 luglio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 giugno 1954, n. 383

    La L. 11 giugno 1954, n. 383 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' prorogato al 31 dicembre 1954."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art31 · fonte del testo