Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato sugli aumenti di pensione di cui alla presente legge un acconto una tantum di lire 10.000 per le pensioni dirette e di lire 5000 per le pensioni indirette e di riversibilita', salvo conguaglio. Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza ed altri istituti od enti, compreso lo Stato, sempreche' gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sara' corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza medesimi con rivalsa verso gli altri istituti ed enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria. La rivalsa sara' regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art42 · fonte del testo