L'ultimo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti dei quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta. Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art35 · fonte del testo