Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, dall'art. 61 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dell'art. 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, dell'art. 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e dell'art. 53 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312, si applica soltanto per le rate di pensione gia' ammesse a pagamento. La norma di cui al comma precedente ha valore di interpretazione autentica.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art23 · fonte del testo