Il cumulo dei servizi previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e' ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi Comuni, Province e Consorzi relativi consentano che, nei reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti. 4a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1962, n. 1646

4a

La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."

Testo vigente dal 28 dicembre 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1952 al 28 dicembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1962, n. 1646

    La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art28 · fonte del testo