Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, la misura dell'assegno - pensione o indennita' una volta tanto - si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. Ove si tratti di pensione, l'importo determinato come sopra viene ulteriormente maggiorato di tante volte lire 800 quanti sono gli anni di servizio utili mancanti ai quaranta. La pensione risultante, qualora sia inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, e' elevata o ridotta a tali minimi o massimi. I contributi personale e dell'ente di cui all'art. 8 della citata legge n. 319, dovuti agli Istituti di previdenza a partire dalla data di collocamento a riposo in ogni caso per la durata di un quinquennio, sono da determinarsi in base alla retribuzione goduta alla data della cessazione dal servizio ed alle misure di essi in vigore alla data stessa. I contributi previsti dal predetto art. 3 a carico dei dipendenti ammessi ai collocamento a riposo sono ritenuti sull'assegno di quiescenza. Nel caso di morte o di perdita del diritto alla pensione diretta prima della scadenza del quinquennio, i contributi personali riferibili al periodo dalla data di cessazione della pensione a quella di scadenza del quinquennio sono posti a carico delle relative amministrazioni.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art38 · fonte del testo