Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposto dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1949, e' concesso, a totale carico degli Istituiti predetti, un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilita', nella seguente misura: 50 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951; 40 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952; 30 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953; 20 per cento di una mensilita' della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954. Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considerano gli importi netti della pensione e dell'assegno supplementare diretti, o vedovili nel caso di decesso della vedova pensionata, quali risultano dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli. L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia gia' stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilita' della pensione e dell'assegno supplementare.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art4 · fonte del testo