Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalita' previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1 gennaio 1948. Le norme contenute nel primo comma del citato articolo 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. La facolta' di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, gia' concessa con l'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, puo' ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' stabilite dall'articolo stesso.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art16 · fonte su Normattiva