Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', e' considerato come sussistente il requisito della inabilita' permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilita' a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilita' permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di eta'.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art17 · fonte su Normattiva