Art. 155
[1](art. 8 della legge 25 gennaio 1960, n. 4)
[2]La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni degli iscritti al fondo, di cui all'art. 140 che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e' differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 157 del presente decreto e di quello pensionabile eventualmente prestato in una amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523. Coloro che siano gia' titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva