Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art19 · fonte su Normattiva