Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.
Testo vigente dal 16 agosto 1965
