Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso e' ammesso ne' in forma, obbligatoria, ne' in forma volontaria, il versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art17 · fonte su Normattiva