La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera c) dell'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, numero 379, oppure dalla lettera d) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza: nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile; nella forma dell'indennita' una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art18 · fonte su Normattiva