Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.
Testo vigente dal 16 agosto 1965
