L'indennita' speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonche' l'indennita' integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennita' e degli assegni predetti e' ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione. La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art25 · fonte su Normattiva