Il contributo a carico del datore di lavoro e' dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. 2 Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1981

Il D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n.537, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 al 1,50 per cento."

Testo vigente dal 30 luglio 1981

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art20 · fonte su Normattiva